La Gazzetta Ufficiale numero 63 del 16 marzo 2016 pubblica il decreto del ministero dei Trasporti del 26 gennaio 2018 che recepisce la Direttiva comunitaria 2016/1106 che modifica i requisiti per ottenere la petente di guida. Riguardano malattie cardiovascolari e diabete mellito.

Il Decreto ministeriale è formato da un solo articolo, che recepisce in Italia la Direttiva 2016/1106, e da due allegati, che illustrano i nuovi requisiti psicofisici che limitano o impediscono il conseguimento o il rinnovo della pente di guida. Il primo allegato modifica i requisiti relativi alle malattie cardiovascolari, che “possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida”, afferma il testo. I medici possono quindi limitare la validità della patente – o addirittura non concederla – se rilevano alcune situazioni, come per esempio bradiaritmie, tachiaritmie, angina, pacemaker permanenti, defibrillatori, sincope, sindrome coronaica acuta, angiplastica coronaica, bypass aorto-coronaico, stenosi carotidea severa, ictus, insufficienza cardiaca, trapianto di cuore, dispositivo di assistenza cardiaca, chirurgia delle valvole cardiache, ipertensione maligna. Il secondo allegato afferma che “la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un’adeguata consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei tre mesi successivi all’ultimo episodio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia”.

DECRETO MINISTERO TRASPORTI 26 GENNAIO 2018 REQUISITI IDONEITÀ PSICOFISICA PER PATENTE DÌ GUIDA

Essere affetto da diabete mellito in terapia con insulina o con antidiabetici orali comporta sempre la necessità di esibire al medico certificatore una relazione diabetologica.
La relazione deve essere redatta da un diabetologo di ente pubblico, non deve essere anteriore a tre mesi dal momento della visita per la patente. La norma detta alcuni punti specifici che il diabetologo deve certificare: in genere vi è un modello, un fac-simile, adottato dai vari centri specialistici apposta per la certificazione “uso patente”.
Per i soggetti che devono conseguire/rinnovare la patente del gruppo I sarà sufficiente esibire la relazione diabetologica . Qualora vi sia un “compenso” buono o perlomeno ancora accettabile (cioè la emoglobina glicosilata sia inferiore a 9%), in assenza di complicanze, il medico procederà alla certificazione, generalmente con una riduzione del periodo di validità.
Qualora il compenso non sia accettabile o in presenza di complicanze ad esempio per la retina, il cuore, i reni , sarà necessario recarsi presso una CML.
Per i soggetti che devono conseguire/rinnovare la patente del gruppo II è invece sempre obbligatorio recarsi in CML esibendo la relazione diabetologica specifica.

Oggetto Requisiti per idoneità alla guida – Indicazioni operative